Art. 2.

      1. Sono considerate acque interne quelle comprese entro la congiungente i punti foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare di fiumi, i laghi e ogni altro bacino o corso d'acqua naturale o artificiale.
      2. Sulle acque interne di cui al comma 1, in conformità ai princìpi fondamentali fissati dalla presente legge, le regioni adottano proprie norme legislative e finanziarie per:

          a) la protezione, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, compresa quella tipica delle acque montane;

          b) la tutela dei relativi ambienti;

          c) la disciplina dell'attività di pesca professionale e dilettantistica dei mezzi e degli attrezzi consentiti, i divieti e le sanzioni;

          d) la diffusione della cultura della pesca sportiva nelle scuole superiori di primo grado.

      3. Le norme di cui al comma 2 prevedono:

          a) la protezione assoluta e il divieto di pesca delle specie ittiche pregiate quali salmonidi e timallidi, prima che abbiano raggiunto almeno la misura minima di 50 centimetri per la trota marmorata, di 30 centimetri per il temolo e di 25 centimetri per le altre trote autoctone;

 

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          b) la realizzazione di idonee strutture che permettano la libera circolazione e risalita del pesce;

          c) l'obbligo di ripristino ambientale idoneo alla sopravvivenza e alla riproduzione della fauna ittica, in presenza di opere di regimentazione delle acque e di protezione contro le esondazioni;

          d) i minimi rilasci d'acqua costanti, in presenza di prelievi o concessioni di utilizzo, pari a quella fornita;

          e) che ogni intervento temporaneo e permanente, richiesto da chiunque e a qualsiasi titolo, da effettuare negli ambienti acquatici sia sottoposto preventivamente alla valutazione di impatto ambientale.

      4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai laghetti di pesca sportiva a pagamento.